Con la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 si è stabilito che, per le spese sostenute su interventi volti al contenimento dei consumi energetici, si può usufruire di agevolazioni sotto forma di detrazioni sull’imposta lorda. Da anni, il così detto Ecobonus, permetteva di recuperare fino al 65% della spesa su interventi volti all’uso dell’energia in maniera più efficiente e controllata evitando gli spechi e riducendo i consumi.
Oltre che ai privati, l’agenzia delle entrate ha esteso il beneficio di queste detrazioni anche ai contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), alle associazioni tra professionisti e agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Ovviamente, il bonus non è fruibile per immobili “merce”. È questo il caso delle imprese di costruzione poiché si tratta di immobili costruiti per la vendita. In tutti gli altri casi, in cui i fabbricati strumentali sono utilizzati nell’esercizio dell’attività lavorativa e imprenditoriale, come ad esempio per attività ricettive, hotel, centri estetici, librerie, uffici, etc, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione.